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NON SOLO REATIVittime di
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La nostra missione
è aiutare
le vittime di reato
a conoscere
i propri diritti
Ogni cittadino,
troverà nell'Associazione
un punto di riferimento
che potrà consigliarlo
sulla strada giusta da percorrere.
Le parole del Presidente
Cos'è l'AIVR
Con la Direttiva Europea 2012/29/UE, l’Unione si è impegnata nella protezione delle vittime di reato e nell’istituzione per gli Stati membri di norme di assistenza minime in tale ambito.
Più precisamente, l’Unione si è posta come obiettivo il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime di reato, integrando la decisione quadro 2001/220/GAI al fine di realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l’Unione.
Questo importante obiettivo è stato ampliato con la direttiva 2012/29/UE la quale ha riconosciuto lo status di vittima da reato in ambito europeo, includendo nella definizione sia la persona che abbia direttamente subito un danno dal compimento di un reato sia – in caso di decesso di questa a causa dell’illecito- i suoi familiari, in cui si annoverano anche i conviventi in situazioni affettive stabili e continue.
Sul punto la maggior parte degli Stati membri dell’Unione Europea ha adottato degli strumenti a tutela delle vittime da reato.
L’Associazione Italiana Vittime di Reato nasce dalla necessità di potenziare la normativa europea, fornendo strumenti di tutela per tutte le vittime di reato e offrendo alle stesse le informazioni necessarie per orientarsi nella vicenda penale che le riguarda.
I nostri servizi
Assistenza alle vittime
Un Team di avvocati che hanno frequentato corsi di formazione sulla difesa della vittima di reato sarà in grado di assistervi in tutte le fasi del procedimento penale
Formazione degli operatori
Tutti gli operatori che operano all'interno dell'Associazione hanno seguito corsi di formazione accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Ascoltiamo le tue richieste
Incontra l'AIVR
Se sei stata/o vittima di un qualsiasi reato e non sai quale sia
la strada migliore da percorrere o la giusta decisione da prendere,
ti aiuteremo a decidere la cosa giusta da fare
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Domande frequenti
L'informazione preliminare è gratuita, mentre per l'assistenza processuale verrà richiesto un onorario nei limiti minimi della tariffa professionale, con esclusione per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti e stalking per i quali vi è il patrocinio a spese dello Stato.
Sì. L'Associazione difende tutte le vittime di reato e può decidere di costituirsi parte civile accanto al difensore della vittima.
Se è una potenziale vittima di reato può contribuire con il pagamento di una quota associativa, mentre se si tratta di un Avvocato dovrà frequentare appositi corsi di formazione organizzati dall'Associazione e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per almeno un anno
L'informazione e la trasparenza
sono la chiave per fare la scelta giusta
I prossimi eventi
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Non c’è diritto senza una preventiva informazione
Avv. Arianna Agnese
Le ultime massime
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In tema di violenza sessuale, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, sicchè non operano le regole dettate dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni che confermino l’attendibilità delle parole medesime; tutto ciò, però, impone la verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Cassazione penale sez. III, Sentenza del 14/11/2018 -
Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 03/03/2017
La natura di condizione di procedibilità della querela comporta che il relativo atto non richiede necessariamente una descrizione dettagliata degli episodi oggetto di contestazione, potendo in ogni caso gli stessi essere in seguito chiariti e circostanziati dalla vittima, pur a distanza di tempo. (Fattispecie relativa al delitto di violenza sessuale; conf. Sez. 3, n. 1210 del 9/11/1993, dep. 1994, Rv. 196479).CED Cass. pen. 2019
Cassazione penale sez. III, Sentenza del18/07/2018 -
Nei rapporti sessuali tra persone maggiorenni il compimento di atti sessuali deve essere sorretto da un consenso che deve sussistere al momento iniziale e deve permanere durante l’intero corso del compimento dell’atto sessuale, sicché la manifestazione del dissenso, che può essere anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà e può intervenire “in itinere”, esclude la liceità del compimento dell’atto sessuale.
Cassazione penale sez. III, 30/11/2018, n.6916 -
In tema di truffa “on line”, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.
Cassazione penale sez. II, 29/09/2017, n.939Truffa online -
Deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on -line.
Cassazione penale sez. II, 02/03/2017, n.18821Truffa online -
La truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni “on line”, in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa.
Cassazione penale sez. II, 16/11/2017, n. 54948Truffa online -
Sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on -line”.
Cassazione penale sez. II, 17/07/2018, n.40045Truffa online e circostanze aggravanti -
Ai fini della configurabilità del reato di disastro ambientale, anche nell’ipotesi di cui all’ art. 452-quater, comma primo, n. 3, cod. pen. , è necessario che le conseguenze della condotta producano effetti sull’ambiente in genere o su uno dei suoi componenti.
Cassazione penale, sez. III, 18/06/2018, n. 29901Disastro ambientale
Tratto da monologo di Paola Cortellesi contro la violenza sulle donne, di Veronica Cardinale