Disastro ambientale - Associazione Italiana Vittime Reato

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Disastro ambientale
13 Dicembre 2018


Art. 452 quater

Il disastro ambientale tutela l’ambiente la condotta può cagionare alternativamente :
1) Un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema
2) Alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema difficilmente eliminabile
3) Offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone esposte a pericolo.
Il reato è punito con la reclusione da 5 a 15 anni di reclusione
La procedibilità è d’ufficio.





Ai fini della configurabilità del reato di disastro ambientale, anche  nell’ipotesi di cui all’ art. 452-quater, comma primo, n. 3, cod. pen. ,  è necessario che le conseguenze della condotta producano effetti  sull’ambiente in genere o su uno dei suoi componenti.

Cassazione penale, sez. III, 18/06/2018, n. 29901
Disastro ambientale






Il reato di disastro ambientale di cui all’articolo 452-quater del  codice penale ha, quale oggetto di tutela, l’integrità dell’ambiente e  in ciò si distingue dal disastro innominato di cui all’articolo 434 del  codice penale, menzionato nella clausola di riserva [“fuori dai casi  previsti dall’articolo 434”], posto a tutela della pubblica incolumità,  peraltro come norma di chiusura rispetto alle altre figure tipiche di  reati contro l’incolumità pubblica disciplinate dagli articoli che lo  precedono. Inoltre, quale ulteriore differenza, vi è il fatto che nei  reati contro l’incolumità pubblica si fa esclusivo riferimento a eventi  tali da porre in pericolo la vita e l’integrità fisica delle persone e  il danno alle cose viene preso in considerazione solo nel caso in cui  sia tale da produrre quelle conseguenze, mentre  il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per  le persone, evenienza che semmai viene presa in considerazione quale  estensione degli effetti dell’alterazione dell’ecosistema.

Cassazione penale, sez. III, 18/06/2018, n. 29901
Disastro ambientale






In tema di disastro doloso, nella ipotesi prevista dall’art. 434, comma  2, c.p., la prova del delitto non deve avere esclusivamente un  fondamento scientifico, potendo fondarsi anche sul ragionamento logico e  su massime di esperienza. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto  immune da vizi la sentenza di merito che, nonostante la mancanza di  verifiche scientifiche, aveva considerato dimostrato il reato  di disastro ambientale derivante dal continuo e ripetuto sversamento di  rifiuti pericolosi, per milioni di tonnellate, in maniera incontrollata  in un territorio delimitato).

Cassazione penale sez. I, 17/05/2017, n.58023
Disastro ambientale






L’ipotesi disastro ambientale descritta al comma 1, numero 3, dell’ articolo 452-quater del codice penale si pone a chiusura del sistema delle condotte punibili e riguarda qualsiasi comportamento che, ancorché non produttivo degli specifici effetti descritti nei numeri precedenti, determini un’offesa, alla pubblica incolumità di particolare rilevanza per, l’estensione della compromissione o del suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o, esposte a pericolo. Peraltro, anche tale ipotesi, come quelle precedenti di cui ai numeri 1 e 2, presuppone che le conseguenze della condotta svolgano i propri effetti sull'”ambiente” in genere o su una delle sue componenti, dovendosi intendere in ogni caso la nozione di ambiente presa in considerazione in senso ampio, non limitata, cioè, all’esclusivo riferimento agli aspetti naturali, ma estesa anche alle conseguenze dell’intervento umano ossia alle trasformazioni operate dall’uomo e meritevoli di tutela: ciò che è dimostrato, oltre che dalle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, anche dalle aggravanti previste dagli articoli 452-bis , comma 2, e 452-quater, comma 2, del codice penale , nella parte in cui si riferiscono alle ipotesi in cui i fatti puniti si verifichino anche in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, storico, artistico, architettonico o archeologico (nella fattispecie, relativa a impugnazione cautelare reale, era contestato ai due indagati ricorrenti il reato di cui all’articolo 452- quater, comma 1, numero 3, del Cp, addebitandosi ai medesimi, nella qualità di sindaco di un comune e di responsabile dell’ufficio tecnico del medesimo comune, la persistente inerzia nell’eseguire un’ordinanza di sgombero di un fabbricato abusivo, a elevato rischio di crollo, così contribuendo a causare un perdurante, concreto e incombente pericolo di disastro ambientale; la Corte, peraltro, proprio sulla base della effettuata ricostruzione del proprium del reato, impregiudicato ogni rilievo sulla illiceità penale della vicenda sotto altro titolo di reato, ha escluso il fumus del reato di disastro ambientale, annullando il provvedimento di sequestro preventivo, con il rilievo che la realizzazione di edifici abusivi, oltre a non poter essere addebitata agli indagati, non poteva considerarsi produttiva degli effetti presi in considerazione dalla fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 452-quater del codice penale).

Cassazione penale, sez. III, 18/06/2018, n. 29901
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