Istigazione al suicidio
Art. 580 cp Chiunque invita altri al suicidio ovvero ne rafforza il proposito commette il reato di istigazione al suicidio. La legge punisce il colpevole anche se il suicidio non avviene. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata è minore degli anni 18 o se versa in una situazione di incapacità. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità di intendere e di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.
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