Lesioni personali - Associazione Italiana Vittime Reato

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13 Febbraio 2019


Art. 582 cp

Chiunque abbia subito una lesione personale dal quale ne sia derivata  una malattia del corpo o della mente è vittima del reato previsto  dall’art. 582 cp.
Se la malattia causata è guaribile in meno di 20 giorni (in ciò assume  un rilievo fondamentale il referto del pronto soccorso) il delitto è  punibile con la querela della persona offesa. Qualora invece la malattia  abbia una durata più lunga il reato sarà procedibile d’ufficio.
aggravanti (583 cp): La lesione è grave:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della  persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle  ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto.
La lesione è gravissima se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto  inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di  procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso [c. nav. 1151]; giurisprudenza:





Integra l’elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche  il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la  manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti  lesivi.

Cassazione penale n. 35075/2010







In tema di lesioni personali, integrano la malattia di cui all’art. 582  c.p. gli effetti derivanti dal getto sul viso di gas urticante  consistenti non soltanto in una irritazione cutanea prolungata, ma anche  in fenomeni di nausea e conati di vomito accompagnati da senso di  soffocamento, in quanto produttivi di alterazioni funzionali  dell’organismo.

Cassazione penale n. 46787/2013






In tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell’aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità.

Cassazione penale n. 22685/2017





                                                                                                                 
aivr Arianna Agnese
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