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Reato di violenza sessuale
9 Dicembre 2018


Art. 609 bis codice penale

La pena per l’ipotesi non aggravata è della reclusione da 5 a 10 anni
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita nella misura non eccedente i due terzi.
La procedibilità è a querela.
Quindi la vittima deve presentare la querela o negli uffici della polizia giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri) o presso la Procura della Repubblica entro 6 mesi dal fatto e non è più rimettibile.
In ipotesi di maggiore gravità invece il reato è procedibile d’ufficio:
  • se è stato commesso nei confronti di persona minorenne, o se commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore o da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, o che abbia con esso una relazione di convivenza.
  • se è stato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni.




In tema di violenza sessuale, le dichiarazioni della persona offesa  possono essere legittimamente poste da sole a fondamento  dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, sicchè non  operano le regole dettate dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.,  che richiedono la presenza di riscontri esterni che confermino  l’attendibilità delle parole medesime; tutto ciò, però, impone la  verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva  del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che  peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a  quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Cassazione penale sez. III,  Sentenza del 14/11/2018






Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 03/03/2017
La natura di condizione di procedibilità della querela comporta che il  relativo atto non richiede necessariamente una descrizione dettagliata  degli episodi oggetto di contestazione, potendo in ogni caso gli stessi  essere in seguito chiariti e circostanziati dalla vittima, pur a  distanza di tempo. (Fattispecie relativa al delitto di violenza  sessuale; conf. Sez. 3, n. 1210 del 9/11/1993, dep. 1994, Rv. 196479).

CED Cass. pen. 2019

Cassazione penale sez. III,  Sentenza del18/07/2018







Nei rapporti sessuali tra persone maggiorenni il compimento di atti  sessuali deve essere sorretto da un consenso che deve sussistere al  momento iniziale e deve permanere durante l’intero corso del compimento  dell’atto sessuale, sicché la manifestazione del dissenso, che può  essere anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente  indicativi della contraria volontà e può intervenire “in itinere”,  esclude la liceità del compimento dell’atto sessuale.

Cassazione penale sez. III, 30/11/2018, n.6916






La costrizione subita dalla vittima di una violenza sessuale può  concretizzarsi in qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo  ad incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione, ivi compresa  l’intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione a  subire gli atti sessuali, a nulla rilevando l’esistenza di un rapporto  coniugale o paraconiugale, anche perché non esiste all’interno di detto  rapporto un diritto all’amplesso, né conseguentemente il potere di  imporre od esigere una prestazione sessuale senza il consenso del  partner (confermata, nella specie, la responsabilità di un uomo che  aveva caricato la compagna su un taxi e lì i due avevano consumato il  rapporto; dalla vicenda però era emerso che la donna non si era opposta  in maniera palese solo per paura e per tutelare la figlia)

Cassazione penale, sez. III, 21/06/2018, n. 39223






La procedibilità d’ufficio può essere valutata in relazione a fatti  emersi nel corso del processo e non dipende dalla formulazione del capo  di imputazione che può anche non contemplarla.

Cassazione penale sez. III, 04/05/2018, n.48829
Reato di violenza sessuale






Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va  qualificato come “atto sessuale” anche il bacio sulla bocca che si sia  limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione  escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o  familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica, come, ad  esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione  russa, come segno di saluto (nella specie, è stato ravvisato il  tentativo, sul rilievo che la condotta dell’imputato era dimostrato  essere stata diretta in modo non equivoco a baciare la vittima sulla  bocca, contro la volontà di costei, ma l’intento non era stato  perseguito per la reazione di quest’ultima).

Cassazione penale sez. III, 29/05/2018, n.43553
Reato di violenza sessuale






                                                                                                                 
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