Reato di violenza sessuale
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9 Dicembre 2018
Art. 609 bis codice penale
La pena per l’ipotesi non aggravata è della reclusione da 5 a 10 anni
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita nella misura non eccedente i due terzi.
La procedibilità è a querela.
Quindi la vittima deve presentare la querela o negli uffici della polizia giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri) o presso la Procura della Repubblica entro 6 mesi dal fatto e non è più rimettibile.
In ipotesi di maggiore gravità invece il reato è procedibile d’ufficio:
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita nella misura non eccedente i due terzi.
La procedibilità è a querela.
Quindi la vittima deve presentare la querela o negli uffici della polizia giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri) o presso la Procura della Repubblica entro 6 mesi dal fatto e non è più rimettibile.
In ipotesi di maggiore gravità invece il reato è procedibile d’ufficio:
- se è stato commesso nei confronti di persona minorenne, o se commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore o da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, o che abbia con esso una relazione di convivenza.
- se è stato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni.
In tema di violenza sessuale, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, sicchè non operano le regole dettate dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni che confermino l’attendibilità delle parole medesime; tutto ciò, però, impone la verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Cassazione penale sez. III, Sentenza del 14/11/2018
Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 03/03/2017La natura di condizione di procedibilità della querela comporta che il relativo atto non richiede necessariamente una descrizione dettagliata degli episodi oggetto di contestazione, potendo in ogni caso gli stessi essere in seguito chiariti e circostanziati dalla vittima, pur a distanza di tempo. (Fattispecie relativa al delitto di violenza sessuale; conf. Sez. 3, n. 1210 del 9/11/1993, dep. 1994, Rv. 196479).CED Cass. pen. 2019
Cassazione penale sez. III, Sentenza del18/07/2018
Nei rapporti sessuali tra persone maggiorenni il compimento di atti sessuali deve essere sorretto da un consenso che deve sussistere al momento iniziale e deve permanere durante l’intero corso del compimento dell’atto sessuale, sicché la manifestazione del dissenso, che può essere anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà e può intervenire “in itinere”, esclude la liceità del compimento dell’atto sessuale.
Cassazione penale sez. III, 30/11/2018, n.6916
La costrizione subita dalla vittima di una violenza sessuale può concretizzarsi in qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione, ivi compresa l’intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione a subire gli atti sessuali, a nulla rilevando l’esistenza di un rapporto coniugale o paraconiugale, anche perché non esiste all’interno di detto rapporto un diritto all’amplesso, né conseguentemente il potere di imporre od esigere una prestazione sessuale senza il consenso del partner (confermata, nella specie, la responsabilità di un uomo che aveva caricato la compagna su un taxi e lì i due avevano consumato il rapporto; dalla vicenda però era emerso che la donna non si era opposta in maniera palese solo per paura e per tutelare la figlia)
Cassazione penale, sez. III, 21/06/2018, n. 39223
La procedibilità d’ufficio può essere valutata in relazione a fatti emersi nel corso del processo e non dipende dalla formulazione del capo di imputazione che può anche non contemplarla.
Cassazione penale sez. III, 04/05/2018, n.48829
Reato di violenza sessuale
Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qualificato come “atto sessuale” anche il bacio sulla bocca che si sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto (nella specie, è stato ravvisato il tentativo, sul rilievo che la condotta dell’imputato era dimostrato essere stata diretta in modo non equivoco a baciare la vittima sulla bocca, contro la volontà di costei, ma l’intento non era stato perseguito per la reazione di quest’ultima).
Cassazione penale sez. III, 29/05/2018, n.43553
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