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Art. 580 cp Chiunque invita altri al suicidio ovvero ne rafforza il proposito commette il reato di istigazione al suicidio. La legge punisce il colpevole anche se il suicidio non avviene. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata è minore degli anni 18 o se versa in una situazione di incapacità. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità di intendere e di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.
Art. 591 cp L’abbandono si ha nei casi in cui si abbia la custodia o si
debba tenere cura di una persona minore degli anni quattordici, ovvero
di una persona incapace, per malattia di mente o di corpo (o anche per
vecchiaia ed altre cause), di provvedere a se stessa. Le pene sono
aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o
dal coniuge. La condotta perseguita non si esaurisce nel venir meno
degli obblighi assistenziali, ma deve derivarne uno stato di pericolo
per il soggetto abbandonato.
Art. 582 cp chiunque abbia subito una lesione personale dal quale ne sia derivata una malattia del corpo o della mente è vittima del reato previsto dall’art. 582 cp. Se la malattia causata è guaribile in meno di 20 giorni (in ciò assume un rilievo fondamentale il referto del pronto soccorso) il delitto è punibile con la querela della persona offesa. Qualora invece la malattia abbia una durata più lunga il reato sarà procedibile d’ufficio. aggravanti (583 cp): La lesione è grave: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto. La lesione è gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso [c. nav. 1151]; giurisprudenza:
Art. 581 cp chiunque riceva delle percosse (pugni, schiaffi, spinte ecc) da taluno può presentare querela per richiedere la punizione del colpevole. Le percosse si distinguono dalle lesioni personali per l’assenza delle conseguenze dei colpi subiti. Infatti qualora dalle percosse derivi una malattia del corpo o della mente, guaribile ad esempio in giorni 10 (refertati dal pronto soccorso) non si parlerebbe più di percosse bensì di lesioni, con le rispettive diverse conseguenze sanzionatorie. Se si è vittima di percosse è importe farsi visitare in pronto soccorso per accertare se vi siano o meno conseguenze per l’organismo. giurisprudenza:
Art. 595 cp chiunque ritenga che la propria reputazione sia stata offesa innanzi a più persone può presentare querela nei riguardi dell’artefice dell’offesa. Particolare rilievo lo riveste il mezzo con il quale le offese vengono svolte (e di conseguenza quante persone possono prenderne visione); infatti per il legislatore se l’offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità la pena è aumentata.
Art. 640 Chiunque è stato tratto in inganno con artifici e raggiri può
ritenersi vittima di reato di truffa. La vittima dovrà presentare la
querela o presso gli Uffici di Polizia o presso la Procura della
Repubblica (Ufficio presentazione denunce) Il reato è procedibile
d’ufficio se sono contestate le circostanze aggravanti previste
dall’art. 640 c.p. o dall’art. 61, primo comma n. 7 c.p.
Art. 452 bis La sanzione per tale reato è da due a 6 anni di reclusione
con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 e deve essere tale da
compromettere in modo significativo e misurabile: L’acqua o l’aria o di
porzioni estese del suolo o sottosuolo Di un ecosistema, della
biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna. Il reato è
procedibile d’ufficio
Art. 452 quater Il disastro ambientale tutela l’ambiente la condotta può cagionare alternativamente : 1) Un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema 2) Alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema difficilmente eliminabile 3) Offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone esposte a pericolo. Il reato è punito con la reclusione da 5 a 15 anni di reclusione La procedibilità è d’ufficio.
Art. 572 La sanzione per tale reato è da 2 a 6 anni di reclusione e non è necessaria una formale querela perché il reato è procedibile d’ufficio. Se dal fatto deriva una lesione grave la pena è da 4 a 9 anni di reclusione, se invece è una lesione gravissima la pena è da 7 a 15 anni. Se ne deriva la morte la pena è da 12 a 24 anni.
Art 544 ter Il reato è procedibile d’ufficio. Chiunque può fare una
denuncia presso la Procura della Repubblica o presso gli Uffici di
Polizia per aiutare le indagini se è a conoscenza che qualcuno per
crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo
sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o lavori insopportabili
per le sue caratteristiche etologiche. La pena per il reato è da 3 a 18
mesi di reclusione e la multa da euro 5000 a 30.000 La stessa pena si
applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o li
sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi
(art 544 ter codice penale)
Art. 612 bis codice penale Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi
a 5 anni, la pena è aumentata se il reato è commesso dal coniuge o da
una persona che è stata legata da una relazione affettiva alla persona
offesa o se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o
telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a
danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona
con disabilità ovvero con armi o da persona travisata. La punibilità
per il reato è a querela che deve essere presentata nei sei mesi dal
fatto. Vi può essere la remissione della querela soltanto nel processo e
non fuori dal processo. La querela è irrevocabile se il fatto è stato
commesso con minacce gravi reiterate. Il reato è procedibile d’ufficio
se commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità,
nonché quando il fatto è connesso con altro delitto procedibile
d’ufficio.
articolo 609 bis codice penale La pena per l’ipotesi non aggravata è
della reclusione da 5 a 10 anni Nei casi di minore gravità la pena è
diminuita nella misura non eccedente i due terzi. La procedibilità è a
querela. Quindi la vittima deve presentare la querela o negli uffici
della polizia giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri) o presso la
Procura della Repubblica entro 6 mesi dal fatto e non è più rimettibile.
In ipotesi di maggiore gravità invece il reato è procedibile d’ufficio:
se è stato commesso nei confronti di persona minorenne, o se commesso
dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore o da
altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, o che abbia con
esso una relazione di convivenza. se è stato commesso da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio
delle proprie funzioni.
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