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Art. 580 cp Chiunque invita altri al suicidio ovvero ne rafforza il proposito commette il reato di istigazione al suicidio. La legge punisce il colpevole anche se il suicidio non avviene. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata è minore degli anni 18 o se versa in una situazione di incapacità. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità di intendere e di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.
Art. 591 cp L’abbandono si ha nei casi in cui si abbia la custodia o si
debba tenere cura di una persona minore degli anni quattordici, ovvero
di una persona incapace, per malattia di mente o di corpo (o anche per
vecchiaia ed altre cause), di provvedere a se stessa. Le pene sono
aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o
dal coniuge. La condotta perseguita non si esaurisce nel venir meno
degli obblighi assistenziali, ma deve derivarne uno stato di pericolo
per il soggetto abbandonato.
Art. 582 cp chiunque abbia subito una lesione personale dal quale ne sia derivata una malattia del corpo o della mente è vittima del reato previsto dall’art. 582 cp. Se la malattia causata è guaribile in meno di 20 giorni (in ciò assume un rilievo fondamentale il referto del pronto soccorso) il delitto è punibile con la querela della persona offesa. Qualora invece la malattia abbia una durata più lunga il reato sarà procedibile d’ufficio. aggravanti (583 cp): La lesione è grave: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto. La lesione è gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso [c. nav. 1151]; giurisprudenza:
Art. 581 cp chiunque riceva delle percosse (pugni, schiaffi, spinte ecc) da taluno può presentare querela per richiedere la punizione del colpevole. Le percosse si distinguono dalle lesioni personali per l’assenza delle conseguenze dei colpi subiti. Infatti qualora dalle percosse derivi una malattia del corpo o della mente, guaribile ad esempio in giorni 10 (refertati dal pronto soccorso) non si parlerebbe più di percosse bensì di lesioni, con le rispettive diverse conseguenze sanzionatorie. Se si è vittima di percosse è importe farsi visitare in pronto soccorso per accertare se vi siano o meno conseguenze per l’organismo. giurisprudenza:
Art. 595 cp chiunque ritenga che la propria reputazione sia stata offesa innanzi a più persone può presentare querela nei riguardi dell’artefice dell’offesa. Particolare rilievo lo riveste il mezzo con il quale le offese vengono svolte (e di conseguenza quante persone possono prenderne visione); infatti per il legislatore se l’offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità la pena è aumentata.
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