Reato di lesioni personali
Art. 582 cp chiunque abbia subito una lesione personale dal quale ne sia derivata una malattia del corpo o della mente è vittima del reato previsto dall’art. 582 cp. Se la malattia causata è guaribile in meno di 20 giorni (in ciò assume un rilievo fondamentale il referto del pronto soccorso) il delitto è punibile con la querela della persona offesa. Qualora invece la malattia abbia una durata più lunga il reato sarà procedibile d’ufficio. aggravanti (583 cp): La lesione è grave: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto. La lesione è gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso [c. nav. 1151]; giurisprudenza:
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