Reato di stalking
Art. 612 bis codice penale Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi
a 5 anni, la pena è aumentata se il reato è commesso dal coniuge o da
una persona che è stata legata da una relazione affettiva alla persona
offesa o se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o
telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a
danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona
con disabilità ovvero con armi o da persona travisata. La punibilità
per il reato è a querela che deve essere presentata nei sei mesi dal
fatto. Vi può essere la remissione della querela soltanto nel processo e
non fuori dal processo. La querela è irrevocabile se il fatto è stato
commesso con minacce gravi reiterate. Il reato è procedibile d’ufficio
se commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità,
nonché quando il fatto è connesso con altro delitto procedibile
d’ufficio.
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