Abbandono di persone minori o incapaci
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13 Febbraio 2019
Art. 591 cp
L’abbandono si ha nei casi in cui si abbia la custodia o si debba tenere cura di una persona minore degli anni quattordici, ovvero di una persona incapace, per malattia di mente o di corpo (o anche per vecchiaia ed altre cause), di provvedere a se stessa.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge.
La condotta perseguita non si esaurisce nel venir meno degli obblighi assistenziali, ma deve derivarne uno stato di pericolo per il soggetto abbandonato.
La condotta perseguita non si esaurisce nel venir meno degli obblighi assistenziali, ma deve derivarne uno stato di pericolo per il soggetto abbandonato.
Integra il delitto di abbandono di persona incapace l’omesso adempimento, da parte dell’agente (nella specie, un ausiliare socio-sanitario), dei doveri di custodia e di cura sullo stesso incombenti in ragione del servizio prestato, in modo che ne derivi un pericolo per l’incolumità della persona incapace.
Cassazione penale n. 19476/2010
I reati di maltrattamenti in famiglia e di abbandono di persone minori o incapaci possono concorrere in quanto le relative fattispecie incriminatrici sono poste a tutela di beni diversi ed integrate da condotte differenti.
Cassazione penale n. 10994/2013
L’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all’art. 591 cod. pen., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo.
Cassazione penale n. 44089/16
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