Istigazione al suicidio
Associazione Italiana Vittime di Reato > News List > Reato di istigazione al suicidio > Istigazione al suicidio
13 Febbraio 2019
Art. 580 cp
Chiunque invita altri al suicidio ovvero ne rafforza il proposito commette il reato di istigazione al suicidio. La legge punisce il colpevole anche se il suicidio non avviene.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata è minore degli anni 18 o se versa in una situazione di incapacità.
Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità di intendere e di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata è minore degli anni 18 o se versa in una situazione di incapacità.
Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità di intendere e di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.
La disposizione di cui all’art. 580 c.p. punisce l’istigazione al suicidio a condizione che la stessa venga accolta e il suicidio si verifichi o, quanto meno, che il suicida, fallendo il suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima.
Cassazione penale n. 57503/2017
Il discrimine tra il reato di omicidio del consenziente e quello di istigazione o aiuto al suicidio va individuato nel modo in cui viene ad atteggiarsi la condotta e la volontà della vittima in rapporto alla condotta dell’agente: si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui colui che provoca la morte si sostituisca in pratica all’aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l’iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva; mentre si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito, e lo abbia realizzato, anche materialmente, di mano propria.
Cassazione penale n. 3147/1998
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 580 c.p., sotto il profilo del rafforzamento dell’altrui proposito suicida, occorre sia la dimostrazione dell’obiettivo contributo all’azione altrui di suicidio, sia la prefigurazione dell’evento come dipendente dalla propria condotta. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità dell’imputato, in ordine al reato di cui all’art. 580 c.p., “presumendo una speculare intelligenza del rapporto reciproco dell’autore del reato e del suicida in termini di azione-reazione così assorbendo la prova del dolo in quella della causalità).
Cassazione penale n. 22782/2010
Contattaci
+39 338 4762181
Email our solicitors
info@aivr.it
Eventi
> Convegno (7)
> Corso (8)
Abbandono di persone minori o incapaci
Post a comment