Istigazione al suicidio - Associazione Italiana Vittime Reato

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Istigazione al suicidio
13 Febbraio 2019



Art. 580 cp

Chiunque invita altri al suicidio ovvero ne rafforza il proposito commette il reato di istigazione al suicidio. La legge punisce il colpevole anche se il suicidio non avviene.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata è minore degli anni 18 o se versa in una situazione di incapacità.
Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità di intendere e di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.




La disposizione di cui all’art. 580 c.p. punisce l’istigazione al  suicidio a condizione che la stessa venga accolta e il suicidio si  verifichi o, quanto meno, che il suicida, fallendo il suo intento, si  procuri una lesione grave o gravissima.

Cassazione penale n. 57503/2017







Il discrimine tra il reato di omicidio del consenziente e quello  di istigazione o aiuto al suicidio va individuato nel modo in cui viene  ad atteggiarsi la condotta e la volontà della vittima in rapporto alla  condotta dell’agente: si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui  colui che provoca la morte si sostituisca in pratica all’aspirante  suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio  l’iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su  quello della generica determinazione volitiva; mentre si avrà  istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima  abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza  di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla  realizzazione del suo proposito, e lo abbia realizzato, anche  materialmente, di mano propria.

Cassazione penale n. 3147/1998







Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 580 c.p.,  sotto il profilo del rafforzamento dell’altrui proposito suicida,  occorre sia la dimostrazione dell’obiettivo contributo all’azione altrui  di suicidio, sia la prefigurazione dell’evento come dipendente dalla  propria condotta. (In applicazione del principio di cui in massima la  S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha affermato  la responsabilità dell’imputato, in ordine al reato di cui all’art. 580  c.p., “presumendo una speculare intelligenza del rapporto reciproco  dell’autore del reato e del suicida in termini di azione-reazione così  assorbendo la prova del dolo in quella della causalità).

Cassazione penale n. 22782/2010





                                                                                                                 
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