Inquinamento ambientale - Associazione Italiana Vittime Reato

Campo di ricerca
Non c'è diritto senza una preventiva informazione
contatti
Non c'è diritto senza una preventiva informazione
contatto
Non c'è diritto senza una preventiva informazione
Non c'è diritto senza una preventiva informazione
Telefono aivr
Telefono
Telefono e Orari
Telefono e orari
Vai ai contenuti
Inquinamento ambientale
13 Dicembre 2018

INQUINAMENTO AMBIENTALE

Art. 452 bis

La sanzione per tale reato è da due a 6 anni di reclusione con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 e deve essere tale da compromettere in modo significativo e misurabile:
  • L’acqua o l’aria o di porzioni estese del suolo o sottosuolo
  • Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.
  • Il reato è procedibile d’ufficio




Ai fini della configurabilità dell’elemento materiale del reato di cui all’art. 452 bis c.p., i concetti di compromissione e di deterioramento indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema caratterizzata, nel caso di compromissione, in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi squilibrio funzionale, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema e, in quello del deterioramento, come squilibrio strutturale, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi. Non assume rilievo, pertanto, l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all’art. 452 quater c.p.

Cassazione penale, sez. III, 21/09/2016, n. 46170
Inquinamento ambientale






Ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis cod. pen., non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno; ne consegue che le condotte poste in essere successivamente all’iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un “post factum” non punibile, ma integrano invece singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater dello stesso codice.

Cassazione penale, sez. III, 31/01/2017, n. 15865
Inquinamento ambientale






ambiente
Contattaci
+39 338 4762181
Disastro ambientale
Email our solicitors
info@aivr.it
Eventi
> Convegno (7)
> Corso (8)
PREVIOUS POST

Disastro ambientale

Istigazione al suicidio
Post a comment
Torna ai contenuti