Inquinamento ambientale
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13 Dicembre 2018
INQUINAMENTO AMBIENTALE
Art. 452 bis
La sanzione per tale reato è da due a 6 anni di reclusione con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 e deve essere tale da compromettere in modo significativo e misurabile:
- L’acqua o l’aria o di porzioni estese del suolo o sottosuolo
- Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.
- Il reato è procedibile d’ufficio
Ai fini della configurabilità dell’elemento materiale del reato di cui all’art. 452 bis c.p., i concetti di compromissione e di deterioramento indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema caratterizzata, nel caso di compromissione, in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi squilibrio funzionale, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema e, in quello del deterioramento, come squilibrio strutturale, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi. Non assume rilievo, pertanto, l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all’art. 452 quater c.p.
Cassazione penale, sez. III, 21/09/2016, n. 46170
Inquinamento ambientale
Ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis cod. pen., non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno; ne consegue che le condotte poste in essere successivamente all’iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un “post factum” non punibile, ma integrano invece singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater dello stesso codice.
Cassazione penale, sez. III, 31/01/2017, n. 15865
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