Disastro ambientale
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13 Dicembre 2018
Art. 452 quater
Il disastro ambientale tutela l’ambiente la condotta può cagionare alternativamente :
1) Un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema
2) Alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema difficilmente eliminabile
3) Offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone esposte a pericolo.
Il reato è punito con la reclusione da 5 a 15 anni di reclusione
La procedibilità è d’ufficio.
1) Un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema
2) Alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema difficilmente eliminabile
3) Offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone esposte a pericolo.
Il reato è punito con la reclusione da 5 a 15 anni di reclusione
La procedibilità è d’ufficio.
Ai fini della configurabilità del reato di disastro ambientale, anche nell’ipotesi di cui all’ art. 452-quater, comma primo, n. 3, cod. pen. , è necessario che le conseguenze della condotta producano effetti sull’ambiente in genere o su uno dei suoi componenti.
Cassazione penale, sez. III, 18/06/2018, n. 29901
Disastro ambientale
Il reato di disastro ambientale di cui all’articolo 452-quater del codice penale ha, quale oggetto di tutela, l’integrità dell’ambiente e in ciò si distingue dal disastro innominato di cui all’articolo 434 del codice penale, menzionato nella clausola di riserva [“fuori dai casi previsti dall’articolo 434”], posto a tutela della pubblica incolumità, peraltro come norma di chiusura rispetto alle altre figure tipiche di reati contro l’incolumità pubblica disciplinate dagli articoli che lo precedono. Inoltre, quale ulteriore differenza, vi è il fatto che nei reati contro l’incolumità pubblica si fa esclusivo riferimento a eventi tali da porre in pericolo la vita e l’integrità fisica delle persone e il danno alle cose viene preso in considerazione solo nel caso in cui sia tale da produrre quelle conseguenze, mentre il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza che semmai viene presa in considerazione quale estensione degli effetti dell’alterazione dell’ecosistema.
Cassazione penale, sez. III, 18/06/2018, n. 29901
Disastro ambientale
In tema di disastro doloso, nella ipotesi prevista dall’art. 434, comma 2, c.p., la prova del delitto non deve avere esclusivamente un fondamento scientifico, potendo fondarsi anche sul ragionamento logico e su massime di esperienza. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di merito che, nonostante la mancanza di verifiche scientifiche, aveva considerato dimostrato il reato di disastro ambientale derivante dal continuo e ripetuto sversamento di rifiuti pericolosi, per milioni di tonnellate, in maniera incontrollata in un territorio delimitato).
Cassazione penale sez. I, 17/05/2017, n.58023
Disastro ambientale
L’ipotesi disastro ambientale descritta al comma 1, numero 3, dell’
articolo 452-quater del codice penale si pone a chiusura del sistema
delle condotte punibili e riguarda qualsiasi comportamento che, ancorché
non produttivo degli specifici effetti descritti nei numeri precedenti,
determini un’offesa, alla pubblica incolumità di particolare rilevanza
per, l’estensione della compromissione o del suoi effetti lesivi, ovvero
per il numero delle persone offese o, esposte a pericolo. Peraltro,
anche tale ipotesi, come quelle precedenti di cui ai numeri 1 e 2,
presuppone che le conseguenze della condotta svolgano i propri effetti
sull'”ambiente” in genere o su una delle sue componenti, dovendosi
intendere in ogni caso la nozione di ambiente presa in considerazione in
senso ampio, non limitata, cioè, all’esclusivo riferimento agli aspetti
naturali, ma estesa anche alle conseguenze dell’intervento umano ossia
alle trasformazioni operate dall’uomo e meritevoli di tutela: ciò che è
dimostrato, oltre che dalle indicazioni della giurisprudenza
costituzionale, anche dalle aggravanti previste dagli articoli 452-bis ,
comma 2, e 452-quater, comma 2, del codice penale , nella parte in cui
si riferiscono alle ipotesi in cui i fatti puniti si verifichino anche
in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, storico, artistico,
architettonico o archeologico (nella fattispecie, relativa a
impugnazione cautelare reale, era contestato ai due indagati ricorrenti
il reato di cui all’articolo 452- quater, comma 1, numero 3, del Cp,
addebitandosi ai medesimi, nella qualità di sindaco di un comune e di
responsabile dell’ufficio tecnico del medesimo comune, la persistente
inerzia nell’eseguire un’ordinanza di sgombero di un fabbricato abusivo,
a elevato rischio di crollo, così contribuendo a causare un perdurante,
concreto e incombente pericolo di disastro ambientale; la Corte,
peraltro, proprio sulla base della effettuata ricostruzione del proprium
del reato, impregiudicato ogni rilievo sulla illiceità penale della
vicenda sotto altro titolo di reato, ha escluso il fumus del reato
di disastro ambientale, annullando il provvedimento di sequestro
preventivo, con il rilievo che la realizzazione di edifici abusivi,
oltre a non poter essere addebitata agli indagati, non poteva
considerarsi produttiva degli effetti presi in considerazione dalla
fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 452-quater del codice
penale).
Cassazione penale, sez. III, 18/06/2018, n. 29901
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