Maltrattamenti di animali
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9 Dicembre 2018
Art. 544 ter
Il reato è procedibile d’ufficio.
Chiunque può fare una denuncia presso la Procura della Repubblica o presso gli Uffici di Polizia per aiutare le indagini se è a conoscenza che qualcuno per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
Chiunque può fare una denuncia presso la Procura della Repubblica o presso gli Uffici di Polizia per aiutare le indagini se è a conoscenza che qualcuno per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
La pena per il reato è da 3 a 18 mesi di reclusione e la multa da euro 5000 a 30.000
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi (art 544 ter codice penale)
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della configurabilità dei reati di uccisione (art. 544-bis cod. pen.) e di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.) non è necessaria la compiuta identificazione dell’animale offeso.
Cassazione penale sez. III, 05/12/2017, n.3674
Maltrattamenti di animali
Integra il concetto di sevizie e comportamenti incompatibili con le caratteristiche dell’animale, e pertanto è già di per se fattore tale da costituire l’elemento materiale del reato contestato il tenere lo stesso, per periodi considerevoli di tempo, in isolamento, legato in uno spazio angustamente circoscritto, senza cure igieniche né somministrazioni alimentari e senza un’adeguata protezione dalle intemperie, con ricadute sulla sua integrità.
Cassazione penale sez. III, 16/01/2018, n.8036
Maltrattamenti di animali
Integra il reato di cui all’art. 544 ter c.p. la condotta di chi detiene undici cani di varie razze all’interno di una gabbia di dimensioni anguste mantenendoli in condizioni igienico -sanitarie gravemente deficitarie, a causa delle quali taluni di essi avevano contratto infezioni e riportato lesioni.
Cassazione penale sez. III, 20/02/2018, n.16042
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