Reato di stalking (atti persecutori)
Associazione Italiana Vittime di Reato > News List > Reato di stalking > Reato di stalking

Art. 612 bis codice penale
Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, la pena è aumentata se il reato è commesso dal coniuge o da una persona che è stata legata da una relazione affettiva alla persona offesa o se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità ovvero con armi o da persona travisata.
La punibilità per il reato è a querela che deve essere presentata nei sei mesi dal fatto.
Vi può essere la remissione della querela soltanto nel processo e non fuori dal processo.
La querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso con minacce gravi reiterate.
Il reato è procedibile d’ufficio se commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto procedibile d’ufficio.
Vi può essere la remissione della querela soltanto nel processo e non fuori dal processo.
La querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso con minacce gravi reiterate.
Il reato è procedibile d’ufficio se commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto procedibile d’ufficio.
I costanti reiterati messaggi offensivi diretti alla ex moglie e a sua figlia, il turbamento della loro serenità per effetto di una vendetta trasversale fortemente invasiva della privacy, i pedinamenti e gli insulti integrano il reato di atti persecutori.
Tribunale Nola, 11/09/2018, n.1585
Reato di stalking

Ai fini del reato di cui all’art. 612 -bis cod. pen. (stalking), è irrilevante stabilire quando sia iniziata la condotta, mentre è indispensabile il riferimento alla cessazione.
Cassazione penale sez. III, 20/06/2018, n.53630
Reato di stalking

Integra stalking la condotta dell’imputato che si sostanzia in plurime molestie e minacce, rappresentate da visite ripetute, anche a sorpresa, sul luogo di lavoro della persona offesa, da invio di messaggi dal contenuto minaccioso ed offensivo, ai quali, peraltro, non seguiva risposta, da continue chiamate telefoniche, nonostante la parte lesa avesse spiegato che non era sua intenzione quella di riprendere il rapporto con l’imputato.
Cassazione penale sez. V, 10/07/2018, n.4887
Reato di stalking

Contattaci
+39 338 4762181

Email our solicitors
info@aivr.it
Eventi
> Convegno (7)
> Corso (8)
Maltrattamenti di animali
Post a comment