Reato di abbandono di persone minori o incapaci - Associazione Italiana Vittime Reato

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Reato di abbandono di persone minori o incapaci
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Art. 591 cp L’abbandono si ha nei casi in cui si abbia la custodia o si debba tenere cura di una persona minore degli anni quattordici, ovvero di una persona incapace, per malattia di mente o di corpo (o anche per vecchiaia ed altre cause), di provvedere a se stessa. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge. La condotta perseguita non si esaurisce nel venir meno degli obblighi assistenziali, ma deve derivarne uno stato di pericolo per il soggetto abbandonato.
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