Diffamazione
Associazione Italiana Vittime di Reato > News List > Reato di diffamazione > Diffamazione
13 Febbraio 2019
Art. 595 cp
Chiunque ritenga che la propria reputazione sia stata offesa innanzi a più persone può presentare querela nei riguardi dell’artefice dell’offesa. Particolare rilievo lo riveste il mezzo con il quale le offese vengono svolte (e di conseguenza quante persone possono prenderne visione); infatti per il legislatore se l’offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità la pena è aumentata.
In tema di diffamazione, l’amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell’art. 57 cod.pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook) . (In motivazione, la Corte ha precisato che il mero ruolo di amministratore di un forum di discussione non determina il concorso nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi che denotino la compartecipazione dell’amministrazione all’attività diffamatoria).
Cassazione penale n. 16751/2018
La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere “col mezzo della stampa”, non essendo i social network destinati ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza anche dell’aggravante di cui all’art. 13 della legge n. 47 del 1948).
Cassazione penale n. 4873/2017
Sussiste il reato di diffamazione nel caso in cui un “blogger”, nel dare la notizia della morte di un esponente apicale di un sodalizio mafioso, adopera espressioni tese ad umiliare e a ricoprire di disprezzo la persona del defunto, in quanto esula dai limiti del diritto di critica l’accostamento di quest’ultimo a cose o concetti ritenuti ripugnanti, osceni o disgustosi, considerata la centralità che i diritti della persona hanno nell’ordinamento costituzionale.
Cassazione penale n. 50187/2017
Esula dai limiti del corretto esercizio di critica politica e dà luogo
alla configurabilità del delitto di diffamazione con l’aggravante della
finalità di discriminazione razziale l’espressione “rassegni le
dimissioni e se ne ritorni nella giungla dalla quale è uscita”,
pubblicamente rivolta ad un esponente politico di provenienza africana a
commento di talune non condivise proposte di legge dal medesimo
avanzate.
Cassazione penale n. 7859/2018
Contattaci
+39 338 4762181
Email our solicitors
info@aivr.it
Eventi
> Convegno (7)
> Corso (8)
Truffa
Post a comment