Truffa
26 Gennaio 2019
Art. 640
Chiunque è stato tratto in inganno con artifici e raggiri può ritenersi vittima di reato di truffa.
La vittima dovrà presentare la querela o presso gli Uffici di Polizia o presso la Procura della Repubblica (Ufficio presentazione denunce)
Il reato è procedibile d’ufficio se sono contestate le circostanze aggravanti previste dall’art. 640 c.p. o dall’art.61, primo comma n.7 c.p.
In tema di truffa “on line”, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.
Cassazione penale sez. II, 29/09/2017, n.939
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Deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on -line.
Cassazione penale sez. II, 02/03/2017, n.18821
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La truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni “on line”, in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa.
Cassazione penale sez. II, 16/11/2017, n. 54948
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Sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle
circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai
sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi
di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on -line”.
Cassazione penale sez. II, 17/07/2018, n.40045
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