Art. 452 bis La sanzione per tale reato è da due a 6 anni di reclusione con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 e deve essere tale da compromettere in modo significativo e misurabile: L’acqua o l’aria o di porzioni estese del suolo o sottosuolo Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna. Il reato è procedibile d’ufficio
Art. 452 quater Il disastro ambientale tutela l’ambiente la condotta può cagionare alternativamente : 1) Un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema 2) Alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema difficilmente eliminabile 3) Offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone esposte a pericolo. Il reato è punito con la reclusione da 5 a 15 anni di reclusione La procedibilità è d’ufficio.
Art. 572 La sanzione per tale reato è da 2 a 6 anni di reclusione e non è necessaria una formale querela perché il reato è procedibile d’ufficio. Se dal fatto deriva una lesione grave la pena è da 4 a 9 anni di reclusione, se invece è una lesione gravissima la pena è da 7 a 15 anni. Se ne deriva la morte la pena è da 12 a 24 anni.
Art 544 ter Il reato è procedibile d’ufficio. Chiunque può fare una
denuncia presso la Procura della Repubblica o presso gli Uffici di
Polizia per aiutare le indagini se è a conoscenza che qualcuno per
crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo
sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o lavori insopportabili
per le sue caratteristiche etologiche. La pena per il reato è da 3 a 18
mesi di reclusione e la multa da euro 5000 a 30.000 La stessa pena si
applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o li
sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi
(art 544 ter codice penale)
Art. 612 bis codice penale Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi
a 5 anni, la pena è aumentata se il reato è commesso dal coniuge o da
una persona che è stata legata da una relazione affettiva alla persona
offesa o se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o
telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a
danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona
con disabilità ovvero con armi o da persona travisata. La punibilità
per il reato è a querela che deve essere presentata nei sei mesi dal
fatto. Vi può essere la remissione della querela soltanto nel processo e
non fuori dal processo. La querela è irrevocabile se il fatto è stato
commesso con minacce gravi reiterate. Il reato è procedibile d’ufficio
se commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità,
nonché quando il fatto è connesso con altro delitto procedibile
d’ufficio.
articolo 609 bis codice penale La pena per l’ipotesi non aggravata è
della reclusione da 5 a 10 anni Nei casi di minore gravità la pena è
diminuita nella misura non eccedente i due terzi. La procedibilità è a
querela. Quindi la vittima deve presentare la querela o negli uffici
della polizia giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri) o presso la
Procura della Repubblica entro 6 mesi dal fatto e non è più rimettibile.
In ipotesi di maggiore gravità invece il reato è procedibile d’ufficio:
se è stato commesso nei confronti di persona minorenne, o se commesso
dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore o da
altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, o che abbia con
esso una relazione di convivenza. se è stato commesso da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio
delle proprie funzioni.
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